L’Agenzia delle Entrate ha iniziato negli scorsi mesi a pronunciarsi sulla disciplina dello scambio di partecipazioni mediante conferimento di cui all’art. 177, comma 2-bis del TUIR.

In particolare, segnaliamo da ultimo la Risposta a interpello n. 429 dello scorso 2 ottobre, in cui “la presenza di partecipazioni bancarie «sotto soglia» indirettamente detenute (sia pur per un valore residuale)” è stata ritenuta di ostacolo alla fruizione del regime fiscale previsto dalla norma; e ciò anche se, nella prospettazione del quesito, gli istanti avessero riferito che tali partecipazioni erano detenute “a mero scopo di investimento di liquidità”.

L’art. 177, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’art. 11-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, ed avente ad oggetto il conferimento di partecipazioni non di controllo, è stato analizzato dal nostro Edoardo Milani nell’articolo “La verifica della qualifica di «holding» nell’ambito dei conferimenti ex art. 177, comma 2-bis, del TUIR”, pubblicato sul Bollettino Tributario n. 11/2020.

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